giovedì 19 aprile 2007

Il nostro Statuto

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE per la DIFESA dei DIRITTI delle PERSONE NON -AUTOSUFFICINETI

Art.1 - Ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1991 n°266 è costituita la ASSOCIAZIONE per la DIFESA dei DIRITTI delle PERSONE NON -AUTOSUFFICINETI, con sede in Piazza Baldinucci 8r, 50129 Firenze.

Art.2 - L'Associazione, che nasce dalla trasformazione del Comitato per la difesa di diritti delle persone assistite costituito in Firenze in data 24 febbraio 1999 ha lo scopo di promuovere l'informazione e il riconoscimento dei diritti delle fasce più deboli della popolazione, con particolare riguardo alle persone totalmente o parzialmente non autosufficienti (handicappati con limitata o nulla autonomia, anziani malati cronici parzialmente o totalmente non autosufficienti, ecc.).

Art - Per conseguire questo obiettivo, l'associazione opera nell'ambito delle norme stabilite dalla legge 11.8.1991 n.266 "Legge quadro sul volontariato" e svolge attività di:

- documentazione, studio, informazione, consulenza e promozione culturale e sociale;

- tutela dei diritti individuali e sociali.

- promozione di necessari interventi e servizi di prevenzione del disagio e dell'emarginazione e delle occorrenti prestazioni individuali, familiari e sociali.

Per il perseguimento degli scopi statutari l'Associazione può svolgere ogni altra attività consentita alle organizzazioni di volontariato.

Art.4 - La qualifica di socio si ottiene presentando al Consiglio Direttivo domanda scritta controfirmata da due componenti dello stesso consiglio. La domanda deve contenere;

- l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e professione;

- l'eventuale indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza della persona (familiare o non) totalmente o parzialmente non autosufficiente della quale si intende avere cura, ai fini associativi;

- una dichiarazione di impegno all'osservanza dello Statuto e delle decisioni assunte dall'Assemblea dei Soci;

- l'ammontare della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo decide insindacabilmente in merito alla domanda di ammissione dei Soci.
La qualifica di Socio si perde per uno dei seguenti motivi:

a) dimissioni

b) morosità

c) radiazione che viene comminata dal Consiglio Direttivo per comportamenti anti - statutari.

Ogni Socio ha diritto all'elettorato attivo e passivo.

Art.5 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

a) numerario e depositi postali e bancari

b) beni mobili costituiti da attrezzature o destinati all'arredamento della sede o per altri scopi

c) libri, riviste ed altro materiale di documentazione.

Art.6 - I mezzi di gestione per lo svolgimento dell’attività dell'Associazione sono costituiti da:

- quote ordinarie e straordinarie dei Soci

- sovvenzioni di terzi.

Art.7 - Il numero dei Soci è illimitato.

L'Associato può recedere dall'Associazione mediante lettera raccomandata al Consiglio Direttivo; il recesso a effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché comunicato almeno tre mesi prima. Il Socio dimissionario non ha alcun diritto a rimborsi o risarcimenti.

Art.8 - L'esercizio finanziario è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre; le disponibilità che dovessero risultare a fine esercizio vengono destinate all'incremento delle attività statutarie. Apposito bilancio, dal quale devono risultare beni, contributi e lasciti ricevuti, deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci.

Art.9 - Gli organi sono:

- l3assemblea dei Soci

- il Presidente

- il Consiglio Direttivo

- i Revisori dei Conti.

Art. 10 - L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata una volta al mese, in prima convocazione l'ultimo martedì del mese, alle ore 13.00 e in seconda convocazione l'ultimo mercoledì del mese alle ore 17.00 con esclusione dei mesi di luglio e agosto, presso la sede dell'Associazione. L'ordine del giorno è fissato di volta in volta nella precedente assemblea.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo e su richiesta di almeno un quinto dei Soci o dai Revisori dei Conti.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria è implicita nel presente Statuto; la convocazione dell'Assemblea straordinaria può avvenire per lettera (da inviare almeno 10 giorni prima) o per telefono da parte di due membri del Consiglio Direttivo.

Hanno diritto di voto solo i Soci in regola con il versamento della quota sociale.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese, in prima convocazione, a maggioranza assoluta dei voti presenti, e con la presenza di oltre la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione le deliberazioni sono valide, qualunque sia il numero degli intervenuti, osservata la maggioranza dei voti.

I partecipanti all'Assemblea dispongono del proprio voto e non possono accettare più di tre deleghe.

L'Assemblea elegge il proprio Presidente ed il Segretario che firmano il verbale della stessa.
L'Assemblea dei Soci:

- delibera sui bilanci preventivo e consuntivo;

- elegge fra i Soci il Consiglio Direttivo, che dura in carica tre anni;

- delibera l'orientamento generale dell'attività sociale;

- determina le quote sociali;

- procede alla nomina dei Revisori dei Conti che rimangono in carica tre anni.

Per le modifiche statutarie è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno due terzi degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la deliberazione è valida con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione de patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati.

In caso di scioglimento l'Assemblea designa a maggioranza dei presenti o rappresentanti un liquidatore che dovrà realizzare l'attivo e regolare il passivo. L'eventuale attivo è devoluto ad una Associazione di volontariato scelta dall'Assemblea.

I verbali dell'Assemblea vengono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Le elezioni si fanno e le deliberazioni si prendono per alzata di mano.

Art.11 - Il Consiglio Direttivo è composta da a membri. Il Consiglio Direttivo può deliberare solo in presenza della maggioranza dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il presidente, il segretario e il tesoriere, promuove le attività dell'Associazione, ammette i Soci, sviluppa le iniziative anche con la creazione di sezioni locali e di comitati, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea, propone alla approvazione dell'assemblea i bilanci consuntivo e preventivo. Il Consiglio Direttivo si riunisce prima dell'assemblea ordinaria mensile, alle ore......, ovvero su richiesta del Presidente o di due suoi membri, ogni volta ne ravvisi la necessità.

Art.12 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, di cui firma gli atti ufficiali: presiede e riunioni del Consiglio Direttivo e provvede all' esecuzioni delle relative deliberazioni. Cura l'attività adottando, in caso di urgente necessità dell'Associazione, adeguati provvedimenti di cui informa il Consiglio Direttivo alla prima riunione successiva.

E' autorizzato ad effettuare le operazioni bancarie e ad operare in merito con firma congiunta con il tesoriere.

Le spese di carattere straordinario devono essere approvate preventivamente dall'Assemblea dei Soci.

Il Presidente decade dalla carica, oltre che alla scadenza del mandato, anche per effetto di una mozione di sfiducia votata a maggioranza dai Consiglieri.

Art.13 - Il Segretario e il Tesoriere assistono il Presidente nel disbrigo delle attività, cura della corrispondenza, cura del tesseramento (il primo), tenuta del registro delle entrate e delle uscite, custodia del patrimonio dell'Associazione, esecuzione dei pagamenti (il tesoriere).

Art.14 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composta da tre membri ed ha il compito della vigilanza contabile dell'amministrazione dell'Associazione di cui riferisce all'Assemblea dei Soci.

Art.15 - L'Associazione non ha qualificazione partitica, sindacale o confessionale; non ha fini di lucro; tutte le prestazioni dei Soci sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive sostenute, purché previamente autorizzate.

Art.16 - Per quanto non regolamentato dallo statuto, si rinvia alle norme del Codice Civile.

Da vecchi assistiamo i nostri vecchi

L’Associazione A.DI.N.A., fra le prime a firmare la Carta del FSF. I nostri associati hanno un’età media piuttosto alta, ed hanno genitori anziani affetti da patologie molto gravi e non autosufficienti. Ognuno di noi è portatore di un’esperienza molto dolorosa, talvolta disperata. Provate ad immaginare la situazione di una famiglia in cui un ultraottantenne perda la sua autosufficienza (fisica e/o mentale): la vita della famiglia viene stravolta dalla necessità di assistere giorno e notte l’anziano, provvedere alle sue necessità fisiologiche, alzarlo, lavarlo, .... ogni giorno spesso per anni. I figli sono persone già loro avanti con gli anni, con i problemi di salute che cominciano a farsi pesanti. Allora cominciano a chiedere aiuto: se le condizioni economiche lo consentono, cercano una persona extracomunitaria (e anche qui ci sarebbe un lungo discorso da aprire, ma adesso mi porterebbe troppo lontano); se le condizioni economiche non lo consentono si rivolgono ai servizi sociali. Da qui in avanti è il calvario: un mese per un appuntamento con l’assistente sociale, proposte di assistenza domiciliare che si concretizza in qualche ora settimanale (e che costa non poco), richiesta di ricovero in qualche struttura per tentare una riabilitazione quando vi sia stata una caduta, o in centri con reparto alzheimer, quando ci sia questa patologia: liste di attesa di oltre 150 persone: si aspetta che i posti si liberino quasi esclusivamente per decessi. Non di rado capita di sentirsi dire che non si ha voglia di prendersi cura dei nostri vecchi; ho conosciuto famiglie che si sono divise per queste difficoltà, donne che hanno avuto infarti o ischemie per lo stress di assistere la madre: in realtà anche questi vecchi hanno diritto ad una vecchiaia dignitosa e a non gravare sui figli: hanno lavorato e pagato i contributi sanitari per essere assistiti, anche da vecchi.

Chi siamo e dove siamo

A.DI.N.A. cos’è?

E’ una Associazione nata dall’esperienza del Comitato per la difesa dei diritti delle persone assistite.

E’ stata fondata da persone che hanno avuto la sventura di non essere più in grado di provvedere ai propri parenti e che hanno voluto trasformare le loro difficoltà in impegno civile: acquisire e trasmettere informazioni, prendere consapevolezza dei propri diritti attraverso la conoscenza delle normative nazionali, regionali e comunali, cercare ascolto da parte delle istituzioni.

L’Associazione ha utilizzato strumenti legittimi per opporsi a dimissioni ospedaliere, ottenere cure sanitarie e riabilitative, assistenza, riduzione della quota di partecipazione alle spese sociali, ecc.

A.DI.N.A. è l’Associazione per la difesa dei diritti delle persone non autosufficienti, alla quale i cittadini possono rivolgersi gratuitamente e che tutti possono sostenere nelle continue battaglie contro gli abusi delle istituzioni nei confronti di persone non autosufficienti.

A.DI.N.A. aderisce al Coordinamento Sanità e Assistenza fra i movimenti di base.

A.DI.N.A. si riunisce il secondo e l’ultimo mercoledì del mese alle ore 17.00 in Piazza Baldinucci 8 r, 50129 Firenze.